28 agosto 2011

VAS - Valutazione Ambientale Strategica -

L'Italia ha recepito la direttiva 2001/42/CE che approva la VAS in Europa dopo il termine perentorio del 21/07/2004 con il d.lgs 152/2006, per questo anche condannata dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. c-40/07 per aver compiuto l'infrazione.

Ripercorrendo le date si ha:
-21/07/2001 entrata in vigore della direttiva europea;
-21/07/2004 fine del termine perentorio;
-15/12/2004 pubblicazione della legge europea n. 308 che delega al governo il compito di riordinare la propria legislazione in materia ambientale;
-03/04/2006 termine entro il quale i governi devono approvare i piani e programmi il cui iter è iniziato prima del 21/07/2006;
-31/07/2007 entra in vigore il d.lgs 152/2006;
-16/01/2008 viene pubblicato il d.lgs 4/2008 che apporta modifiche al d.lgs 152/2006.
Il procedimento di VAS secondo il d.lgs 4/2008 prevede:
1) la redazione di una verifica di assoggettabilità (fase di srening);
2) l'elaborazione del rapporto ambientale (fase di scoping)
3) consultazioni (fase di consultazione);
4) valutazione del rapporto ambientale, delle criticità ambientali, delle alternative, delle procedure di monitoraggio (fase di verifica);
5) emanazione del parere motivato redatto dall'autorità competente;
6) pubblicazione, informazione, monitoraggio (fase di monitoraggio).
La VAS si applica a tutti i Piani e Programmi che riguardano la qualità dell'aria, agricola, forestale, della pesca, energetica, industriale, dei trasporti, dei rifiuti, delle telecomunicazioni, turistica, della pianificazione territoriale, delle aree a destinazione speciale per il quali è richiesta anche la valutazione di incidenza.
Gli attori della VAS elencati nel d.lgs 4/2008 sono:
1) autorità competente, è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, elabora il parere motivato, ed in caso di VIA emana i provvedimenti conclusi
2) autorità procedente, pubblica amministrazione che segue il procedimento, revisione ed approva il piano o programma;
3) proponente, soggetto pubblico o privato che elabora il piano e che poi l'adotta;
4) soggetti competenti, enti o autoritò aventi competenze specifiche in materia ambientale;
5) pubblico.

La fase di screning (la verifica di assoggettabilità) deve essere redatta dall'autorita proponente, ogni volta che ci sono piani o programmi che vanno ad intaccare piccole aree o per modifiche di loro stessi, e comunque per tuttti i casi elencati nel d.lgs 4/2008.
I contenuti della verifica sono:
1) relazione sullo stato attuale dell'ambiente;
2) obiettivi strategici del piano o programma;
3) obiettivi ambientali del piano o programma;
4) schemi grafici.
Quando la verifica di assoggettabilità non è richiesta tutta questa documentazione va a costituire il rapporto ambientale preliminare come previsto dal d.lgs 4/2008.

Dopo la fase di screning si passa alla fase di consultazione.
Tutta la documentazione preliminare prodotta ( rapporto ambientale preliminare), viene sottoposta ad un periodo di 90gg di  consultazione da parte dei soggetti competenti. Trascorsi i 90gg nei successivi 30gg i soggetti competenti devono redigere ed inviare all'autorità competente, procedente e proponente, un documento contenente le argomentazioni e le quantità di informazioni che l'autorità proponente deve inserire nel Rapporto Ambientale.

Terminata la fase di consultazione, si passa alla fase di scoping.
In questa fase si elabora il rapporto ambientale con la messa in evidenza di tutte le tematiche ambientali che caratterizzano il piano o programma.
Le tematiche ambientali riguardano la fauna, la biodiversità, la fauna, la popolazione, la sanità, il suolo, l'acqua, l'aria, il paesaggio ecc... .
Individuati i temi essi dovranno essere descritti in modo dettagliato, elencaregli obiettivi strategici e ambientali, le criticità, le alternative.
Inoltre dovrà essere descritta tutta la fase di monitoraggio, da chi verrà eseguita, le metodologie, le strumentazioni, gli indicatori.

succesivo alla fase di scoping c'è la fase di valutazione.
Protagonista di questa fase é l'autorità competente, che valuta il rapporto ambientale, le criticità, le alternative, il monitoraggio. Tutta la documentazione redatta della VAS viene trasmessa a tutti gli enti interessati e facente parti del processo di VAS ed anche pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Regionale per un periodo di 60gg nel quale tutti possono presentare osservazioni. Successivo a questo periodo l'autorità competente acquisisce tutte le osservazioni, le valuta, ed emana il Parere Motivato.

L'autorità proponente e quella competente sulla base del parere motivato e delle considerazioni, procedono a revisionare il piano per l'ultima volta prima di essere approvato dall'autorità procedente ed adottato dall'autorità procedente.

La direttiva 2001/42/CE richiede che gli effetti ambientali vengano controllati e monitorati avvellendosi delle Angenzie Ambientali che devono assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.
Il monitoraggio deve rispondere ai seguenti criteri:
1) deve sempre fare riferimento al rapporto ambientale;
2) redatto in modo schematito, standarizzato, ed i dati raccolti devo essere messi a disposizione delle autorità facente parti del processo;
3) deve contenere dati di ulteriori mitigazioni ambientali da adoperare in caso nascano effetti imprevisti ex-post.

In conclusione la VAS aiuta ad integrare le cosiderazioni ambientali, mette in sintonia più enti insieme, il tutto è reso più trasparente e crea una sostenibilità a monte che giova a favore dei singoli progetti che verrano realizzati con i piani ed iprogrammi approvati.

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